Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1 - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale.
1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni e alle proposte di legge assegnati alla Commissione.
Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1 - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale.
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla
Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1 - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale.
la data entro la quale ciascuna Camera procede alla votazione finale.
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2. I presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale ed
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23 luglio 1992, elabora un progetto organico di revisione costituzionale relativo alla parte II della Costituzione, ad esclusione della sezione II del